- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’ attività sportiva del podismo connessa alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
- L’associazione può avvalersi del contributo economico di Enti, Aziende o privati per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 – Durata
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- La domanda di associazione è soggetta alla ratifica del Consiglio Direttivo. L’assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di stabilire il numero massimo dei Soci che ogni anno possono entrare a far parte dell’associazione.
- In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazione dell’associato minorenne.
- Ogni socio dovrà versare, all’atto dell’iscrizione ed entro il 31 Dicembre di ogni anno successivo, una quota annua individuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Ogni socio che non avrà rinnovato la propria quota entro il 31 Marzo sarà considerato dimissionario.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- La quota comprende : - l’affiliazione o il rinnovo del tesseramento alla FIDAL; - l’eventuale costo di trasferimento da altra Società; - la fornitura della divisa sociale “basic”, consistente in una canotta tecnica. Nel caso si raccolga l’adesione di Sponsor è prevista la possibilità che gli atleti della squadra agonistica siano equipaggiati con materiale tecnico acquistato.
- Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
- I Soci che vogliano svolgere attività agonistica devono essere tesserati alla FIDAL tramite l’associazione e rispettare la vigente normativa medico-sportiva. E’ facoltà del singolo atleta partecipare a gare agonistiche ed amatoriali senza assistenza dell’associazione. E’ sempre caldeggiato l’utilizzo della divisa sociale specialmente per le competizioni agonistiche.
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: - dimissione volontaria; - morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; - scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
- Il socio espulso o dimissionario non ha diritto in alcun caso al rimborso della quota associativa.
- l’Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
Nessuna carica è retribuita.
Art. 9 – Funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, per questioni di particolare importanza sulle quali sia necessario deliberare con estrema urgenza, da almeno il 20% degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica.
- Questi dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
- Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se rappresentano la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. In caso di parità, sarà decisivo il voto espresso dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art. 10 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.
Art.11 – Assemblea ordinaria
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 10 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi dell’attività sportiva e organizzativa, deliberando sulle materie di sua competenza e precisamente: - relazione annuale del Consiglio Direttivo - relazione finanziaria - approvazione del bilancio d’esercizio - elezioni del Consiglio Direttivo - altri argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo
- L’assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: - approvazione e modificazione dello statuto sociale - designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione - scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione
- L’assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci, ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Essi vengono scelti tra una rosa di candidati nota all’atto della costituzione dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 1 volta al mese per le attività ordinarie.
- Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno 5 Consiglieri. Ogni Socio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può anche, tramite un Consigliere, avanzare proposte, mozioni, ecc.
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente (o del Vice Presidente in caso di sua assenza) diventa determinante. Se un Consigliere non presenzia a 3 riunioni consecutive senza giustificati motivi, decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Consiglio Direttivo nomina nuovo Consigliere il candidato che, tra i non eletti, ha ricevuto il più alto numero di voti o, in caso di parità, il candidato più anziano.
Art. 14 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 15 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- nominare, al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria
- predisporre l’ordine del giorno per le assemblee e dare esecuzione alle deliberazioni;
- assegnare ai Soci incarichi in un determinato settore (a titolo esemplificativo e non limitativo, settore tecnico, stampa, pubbliche relazioni, organizzazione eventi, ecc);
- determinare gli impegni economico-finanziari per l’attuazione degli scopi e delle delibere assembleari;
- determinare le quote annue di iscrizione alla associazione;
- decidere i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del presente statuto;
- decidere su questioni poste per dirimere controversie fra Soci.
Art. 17 – Il Presidente
- Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dall’assemblea nel corso della prima riunione e dura in carica per l’intera durata del Consiglio.
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- I compiti del Presidente sono: - sorvegliare sul buon andamento della associazione e controllarne il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle riunioni - curare il regolamento e promuoverne la riforma, quando necessario - firmare gli atti e quanto serva all’attuazione degli scopi associativi
Art. 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri nel corso della prima riunione dopo la sua elezione e dura in carica per l’intera durata del Consiglio. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri nel corso della prima riunione dopo la sua elezione e dura in carica per l’intera durata del Consiglio. Egli dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art.20 – Il Tesoriere
Il Tesoriere del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri nel corso della prima riunione dopo la sua elezione e dura in carica per l’intera durata del Consiglio. E’ incaricato di curare l’amministrazione della associazione. Gestisce la contabilità e cura le riscossioni e i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo. Entro il 31 Marzo di ogni anno redige il bilancio della associazione da sottoporre alla approvazione assembleare.
Art. 21 – Il rendiconto
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
- Il bilancio sarà poi illustrato ai Soci nel corso della assemblea ordinaria e sarà loro messo successivamente a disposizione per la visione.
Art. 22 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Art. 23 – Patrimonio
- Il patrimonio della associazione è formato dalle somme che residuano dalla gestione. Esso è alimentato: - dalle quote associative annue corrisposte dai Soci - da contributi ed elargizioni da parte di Soci o da parte di terzi - da proventi derivanti da attività sportive, ricreative, ecc. - da interventi promozionali e pubblicitari rivolti al conseguimento degli scopi sociali
- I proventi delle attività, in nessun caso e neppure in forma indiretta, possono essere divisi fra gli associati. I trofei, le coppe ed i premi vinti in forma collettiva nelle varie manifestazioni, devono essere depositati in sede e/o distribuite ai soci più meritevoli.
Art. 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Art. 25 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione di almeno ¾ dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
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